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Gara #127
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del (PFTE) (CSP) Studio Geologico VIA VPIA Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza consolidamento e riqualificazione ambientale alla localita Rione S. Angelo Campo Sportivo via S. NicolaInformazioni appalto
03/11/2025
Aperta
Servizi tecnici
€ 197.319,02
D'AGOSTINO GERARDO
Categorie merceologiche
713 - Servizi di ingegneria
Lotti
Inviato esito
1
B8E7E118BB
I58H24000630005
Qualità prezzo
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del (PFTE) (CSP) Studio Geologico VIA VPIA Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza consolidamento e riqualificazione ambientale alla localita Rione S. Angelo Campo Sportivo via S. Nicola
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del (PFTE) (CSP) Studio Geologico VIA VPIA Mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza consolidamento e riqualificazione ambientale alla localita Rione S. Angelo Campo Sportivo via S. Nicola
€ 197.319,02
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€ 190.412,85
698 Del 23/12/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 01793030626 | AEPPI ENGINEERING S.R.L. |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| VETRONE | EDMONDO | PRESIDENTE |
| NARCISO | NICOLA | COMPONENTE |
| MORELLI | GIANLUCA | COMPONENTE |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| VETRONE | EDMONDO | PERESIDENTE |
| NARCISO | NICOLA | COMPONENTE |
| MORELLI | GIANLUCA | COMPONENTE |
Scadenze
28/11/2025 12:00
05/12/2025 12:00
08/12/2025 18:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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170.92 kB | |
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582.98 kB | |
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464.04 kB | |
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232.74 kB | |
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1.07 MB | |
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214.36 kB | |
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dip.pdf SHA-256: b1741f2729a2e67e530e5b2924e8d95a2c64b5e607874e4f139bb4744aa106bf 31/10/2025 18:47 |
3.03 MB | |
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20.80 MB | |
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0.96 MB | |
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1.14 MB | |
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determina-aggiudicazione.pdf SHA-256: 82c72976361fd27fc2fb5a192ecb3c5bda9a6475eaa245be1941c0605a24fac9 29/12/2025 10:35 |
161.01 kB | |
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signed.1765972581878.verbale.n.2.del.13.12.2025.seduta.riservata.pdf.p7m.p7m SHA-256: 01cb038843881c1d9facf33527d5748862dff8200ad9ddac93ac91b55c79c90c 29/12/2025 10:35 |
586.41 kB |
Chiarimenti
06/11/2025 12:38
Quesito #1
Si richiedono chiarimenti in merito alla redazione dei criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di Gara. Nello specifico, si segnala che il Disciplinare non specifica dettagli circa la lunghezza massima/minima (numero di pagine) né le indicazioni tecniche di formattazione del testo (caratteri e stili) da adottare per la loro stesura dei criteri.
13/11/2025 17:05
Risposta
attenersi a quanto riportato a pag. 42 del disciplinare che testualmente recita:
a) Relazione tecnico–organizzativa, redatta in forma chiara, completa e coerente con i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di valutazione di cui ai successivi articoli del presente Disciplinare, suddivisa in paragrafi corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio, e contenente ogni elemento utile all’attribuzione dei relativi punteggi.
La relazione dovrà essere redatta in formato A4, con carattere leggibile, interlinea 1,15 e margini adeguati, e non potrà superare le 40 (quaranta) pagine complessive, escluse la copertina, l’indice e gli eventuali elaborati grafici o schede tecniche prestazionali allegati.
b) Elaborati esplicativi, redatti a discrezione del concorrente, quali allegati grafici, schede tecniche prestazionali, diagrammi, cronoprogrammi o altri documenti illustrativi, in scala e formato idonei a consentire la lettura e la comprensione dei contenuti.
Tali elaborati hanno funzione meramente esplicativa e non concorrono al computo del limite massimo di 40 pagine previsto per la relazione tecnico–organizzativa.
a) Relazione tecnico–organizzativa, redatta in forma chiara, completa e coerente con i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di valutazione di cui ai successivi articoli del presente Disciplinare, suddivisa in paragrafi corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio, e contenente ogni elemento utile all’attribuzione dei relativi punteggi.
La relazione dovrà essere redatta in formato A4, con carattere leggibile, interlinea 1,15 e margini adeguati, e non potrà superare le 40 (quaranta) pagine complessive, escluse la copertina, l’indice e gli eventuali elaborati grafici o schede tecniche prestazionali allegati.
b) Elaborati esplicativi, redatti a discrezione del concorrente, quali allegati grafici, schede tecniche prestazionali, diagrammi, cronoprogrammi o altri documenti illustrativi, in scala e formato idonei a consentire la lettura e la comprensione dei contenuti.
Tali elaborati hanno funzione meramente esplicativa e non concorrono al computo del limite massimo di 40 pagine previsto per la relazione tecnico–organizzativa.
13/11/2025 05:49
Quesito #2
In riferimento al servizio di punta, si chiede se è possibile utilizzare un solo servizio, nella fattispecie avente Cat. S.06 (grado di complessità 1,15) di importo pari ad € 1.539.841,61, per soddisfare tutti insieme i requisiti richiesti ed afferenti alle Categorie S.01, S.02, S.04, visto che ciascuna di esse ha importo inferiore a quello della S.06 sopra citato e la somma degli importi di tutte loro é pari ad € 925.320,00 e quindi sempre inferiore ad € 1.539.841,61 della Cat. S.06.
13/11/2025 17:41
Risposta
si conferma che è possibile utilizzareil servizio della categoria S06 per comprire le altre
13/11/2025 05:53
Quesito #3
I servizi di collaudo statico possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3, lett. a) e lett. b) del disciplinare di gara?
13/11/2025 17:41
Risposta
SI è POSSIBILE PER TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIA CITATA
13/11/2025 05:55
Quesito #4
Per quanto riguarda il soddisfacimento del requisito dei servizi di punta, per ciascuna categoria richiesta, è possibile sommare gli importi delle categorie corrispondenti di due servizi differenti?
13/11/2025 17:41
Risposta
Come espressamente indicato nel disciplinare a pag. 23 non è possibile.
Si riporta quanto indicato nel Disciplinare:
Per la dimostrazione del requisito del servizio di punta, l’importo quantificato nello 0,40% del valore delle opere da progettare si riferisce ad un solo servizio, per ciascuna categoria e ID indicata nel disciplinare”.
Pertanto:
• non è ammessa la somma di più servizi al fine di raggiungere l’importo richiesto per il servizio di punta;
• per ogni categoria individuata nel disciplinare dovrà essere dimostrato almeno un servizio unico, avente importo pari o superiore a quello stabilito.
Si riporta quanto indicato nel Disciplinare:
Per la dimostrazione del requisito del servizio di punta, l’importo quantificato nello 0,40% del valore delle opere da progettare si riferisce ad un solo servizio, per ciascuna categoria e ID indicata nel disciplinare”.
Pertanto:
• non è ammessa la somma di più servizi al fine di raggiungere l’importo richiesto per il servizio di punta;
• per ogni categoria individuata nel disciplinare dovrà essere dimostrato almeno un servizio unico, avente importo pari o superiore a quello stabilito.
15/11/2025 11:33
Quesito #5
Atteso che il giovane professionista ha da poco conseguito l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza, può partecipare alla gara in R.T.P. senza possedere la P.IVA e senza la costituzione del FVOE in quanto i requisiti richiesti dal bando sono posseduti dal Mandatario/Capogruppo che dispone di FVOE attivo?
17/11/2025 08:29
Risposta
ciascuna persona fisica indicata quale componente del gruppo di lavoro deve essere soggetta alla verifica dei requisiti di ordine generale, che la Stazione Appaltante effettua esclusivamente tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Il giovane professionista deve possedere un proprio FVOE attivo, necessario per la verifica dei requisiti di ordine generale (art. 94–95 d.lgs. 36/2023).
è ammessa la partecipazione del giovane professionista senza partita IVA, poiché non assume il ruolo di operatore economico autonomo ma di componente del gruppo di lavoro dell’R.T.P.
Il giovane professionista deve possedere un proprio FVOE attivo, necessario per la verifica dei requisiti di ordine generale (art. 94–95 d.lgs. 36/2023).
è ammessa la partecipazione del giovane professionista senza partita IVA, poiché non assume il ruolo di operatore economico autonomo ma di componente del gruppo di lavoro dell’R.T.P.
15/11/2025 11:37
Quesito #6
In un R.T.P. costituendo in cui i requisiti richiesti dal bando li possiede il Mandatario/Capogruppo e che sono visibili nel suo FVOE, ciascun Mandante può partecipare alla gara senza avere ancora attivo il FVOE?
17/11/2025 08:31
Risposta
Ciascun operatore che compone il RTP deve possedere un proprio FVOE attivo, necessario per la verifica dei requisiti di ordine generale (art. 94–95 d.lgs. 36/2023);
18/11/2025 09:01
Quesito #7
Si fa presente a questa SA che l’art. 119 c.2 del codice dei contratti prevede espressamente che “ (...) previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, (...) indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (...).
Considerato che, nel disciplinare, non si riporta che le figure dell'archeologo, geologo e agronomo non sono subappaltabili, si procederà all'indicazione nel raggruppamento dei nominativi dei suddetti professionisti la cui prestazione sarà affidata in subappalto.
Considerato che, nel disciplinare, non si riporta che le figure dell'archeologo, geologo e agronomo non sono subappaltabili, si procederà all'indicazione nel raggruppamento dei nominativi dei suddetti professionisti la cui prestazione sarà affidata in subappalto.
18/11/2025 10:50
Risposta
Si precisa che le prestazioni richiamate possono essere oggetto di subappalto. Tuttavia, il concorrente, in sede di presentazione dell’offerta, è tenuto a indicare espressamente il nominativo del professionista incaricato, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare – Requisiti di idoneità professionale, lettera b) – Requisiti del gruppo di lavoro.
Si richiama, in particolare, quanto stabilito nei documenti di gara, secondo cui:
“Il gruppo di lavoro minimo può essere formato anche da consulenti dell’operatore economico partecipante alla procedura, muniti di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o altra forma contrattuale che assicuri un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell’incarico; tali soggetti devono figurare nominativamente nel gruppo di lavoro dichiarato in sede di offerta, con indicazione della funzione, della qualifica e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale.”
Pertanto, anche nel caso di subappalto, i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche devono essere individuati e dichiarati nominativamente in sede di offerta.
Si richiama, in particolare, quanto stabilito nei documenti di gara, secondo cui:
“Il gruppo di lavoro minimo può essere formato anche da consulenti dell’operatore economico partecipante alla procedura, muniti di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o altra forma contrattuale che assicuri un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell’incarico; tali soggetti devono figurare nominativamente nel gruppo di lavoro dichiarato in sede di offerta, con indicazione della funzione, della qualifica e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale.”
Pertanto, anche nel caso di subappalto, i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche devono essere individuati e dichiarati nominativamente in sede di offerta.
19/11/2025 14:16
Quesito #8
si chiede se le figure dell'agronomo e dell'archeologo indicate in subappalto, ma inserite come nominativo nel gruppo di lavoro, debbano comunque far parte dell'RTP come mandanti oppure no.
19/11/2025 20:14
Risposta
Si precisa che le prestazioni richiamate possono essere oggetto di subappalto. Tuttavia, il concorrente, in sede di presentazione dell’offerta, è tenuto a indicare espressamente il nominativo del professionista incaricato, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare – Requisiti di idoneità professionale, lettera b) – Requisiti del gruppo di lavoro.
Si richiama, in particolare, quanto stabilito nei documenti di gara e chiarimenti, secondo cui:
“Il gruppo di lavoro minimo può essere formato anche da consulenti dell’operatore economico partecipante alla procedura, muniti di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o altra forma contrattuale che assicuri un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell’incarico; tali soggetti devono figurare nominativamente nel gruppo di lavoro dichiarato in sede di offerta, con indicazione della funzione, della qualifica e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale.”
Pertanto, anche nel caso di subappalto, i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche devono essere individuati e dichiarati nominativamente in sede di offerta.
Si richiama, in particolare, quanto stabilito nei documenti di gara e chiarimenti, secondo cui:
“Il gruppo di lavoro minimo può essere formato anche da consulenti dell’operatore economico partecipante alla procedura, muniti di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o altra forma contrattuale che assicuri un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell’incarico; tali soggetti devono figurare nominativamente nel gruppo di lavoro dichiarato in sede di offerta, con indicazione della funzione, della qualifica e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale.”
Pertanto, anche nel caso di subappalto, i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche devono essere individuati e dichiarati nominativamente in sede di offerta.
24/11/2025 12:15
Quesito #9
IL costituendo R.T.P. è composto da società e liberi professionisti lavoratori autonomi. In questo caso, la "Comunicazione del titolare effettivo e conflitto di interesse" deve essere prodotta da ciascun componente del R.T.P. ? Oppure solo da quelli organizzati in forma societaria, visto che l'obbligo normativo della comunicazione del titolare effettivo riguarda solo queste ultime?
24/11/2025 13:29
Risposta
Va compilato da tutti i componenti del R.T.P.
26/11/2025 00:30
Quesito #10
IL Comune di Pesco Sannita ha stipulato un patto d'integrità/protocollo di legalità? In caso affermativo, a quale link è accessibile?
26/11/2025 08:27
Risposta
La Stazione Appaltante comunica che, per la presente procedura, il Comune di Pesco Sannita non ha adottato né richiamato alcun Patto d’Integrità o Protocollo di Legalità specifico. L’intero Disciplinare di gara non prevede richiami a tali strumenti né indica link dedicati. Pertanto, non è richiesto ai concorrenti alcun adempimento aggiuntivo
26/11/2025 14:21
Quesito #11
Buongiorno.
In un raggruppamento temporaneo di professionisti, l'offerta economica può essere firmata solo dal capogruppo/mandataria?
In un raggruppamento temporaneo di professionisti, l'offerta economica può essere firmata solo dal capogruppo/mandataria?
26/11/2025 19:45
Risposta
Attenersi a quanto stabilito nel disciplinare a pag. 43 art. 17 "Offerta economica" e a pag. 31 art. 15.1 "Domanda di Partecipazione" che recita: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
26/11/2025 15:24
Quesito #12
In riferimento al Quesito #11, mi riferisco ad un raggruppamento in costituendo e non costituito
26/11/2025 19:45
Risposta
vedi chiarimento 11
26/11/2025 21:22
Quesito #13
buonasera,
si chiede di voler confermare che , così come consentito dalle Linee Guida Anac n. 1, ai fini della qualificazione per i servizi tecnici, sia possibile qualificarsi mediante categorie di Progettazione aventi grado di complessità uguale o superiore a quelle indicate e che quindi il possesso dei requisiti relativi alla cat. P.03 possa essere dimostrato attraverso il possesso di requisiti in cat. P.01 e/o P.02
si chiede di voler confermare che , così come consentito dalle Linee Guida Anac n. 1, ai fini della qualificazione per i servizi tecnici, sia possibile qualificarsi mediante categorie di Progettazione aventi grado di complessità uguale o superiore a quelle indicate e che quindi il possesso dei requisiti relativi alla cat. P.03 possa essere dimostrato attraverso il possesso di requisiti in cat. P.01 e/o P.02
27/11/2025 13:10
Risposta
Si è possibile